EX1 — Dichiarazione di esportazione
La dichiarazione EX1 (o DAU in modalità di esportazione) è il documento con cui un'azienda UE notifica alle dogane l'uscita di una merce verso un paese extra-UE. È obbligatoria per spedizioni di valore superiore a 1 000 € o di peso superiore a 1 000 kg, ed è la prova di esportazione che permette al venditore UE di applicare l'esenzione IVA sulla fattura di vendita.
L'EX1 viene presentata telematicamente dalla dogana di esportazione e "appurata" dalla dogana di uscita (per spedizioni Italia–Svizzera tipicamente Chiasso o Como). Solo dopo l'appuramento il venditore ottiene la conferma elettronica di uscita (MRN — Movement Reference Number) che chiude il ciclo IVA. Senza EX1 appurato l'esportatore deve trattare la vendita come operazione interna soggetta a IVA, con conseguente recupero fiscale lungo e contestazioni in caso di verifica.
COGES emette EX1 quotidianamente dai propri uffici doganali in Svizzera per i clienti italiani che vendono verso la Confederazione, gestendo presentazione telematica, appuramento e archiviazione del MRN per il periodo di legge.
Operativamente, l'EX1 viene aperto presso la dogana di esportazione (in CH tramite la piattaforma Passar, in UE tramite AES nazionale) prima della partenza della merce. Al passaggio in dogana di uscita, la chiusura genera il visto digitale che costituisce prova di esportazione valida ai fini IVA. Se la merce esce attraverso una dogana di uscita diversa da quella di esportazione (caso tipico: spedizione aerea da Zurigo con EX1 emesso a Chiasso) la sincronizzazione tra i due sistemi è automatica via MRN. Errori comuni: EX1 aperto su massa/volume non corrispondenti alla merce realmente caricata, voce tariffaria errata che fa scattare misure di politica commerciale (es. licenze per beni duali), omissione del codice TARIC del destinatario per merci sensibili. COGES verifica l'EX1 a monte per evitare blocchi.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio l'EX1 e cosa succede senza?
L'EX1 (dichiarazione di esportazione) è obbligatoria per ogni esportazione definitiva di merce in libera pratica UE verso paesi terzi, Svizzera inclusa. Senza EX1 il vettore non può presentare la merce al confine; per il venditore UE significa anche perdita della prova di esportazione necessaria per l'esenzione IVA. La chiusura dell'EX1 al passaggio in dogana di uscita produce il visto doganale che documenta l'avvenuta esportazione.