EUR.1 — Certificato di origine preferenziale

Il certificato EUR.1 è il documento doganale che certifica l'origine preferenziale di una merce nel quadro degli accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione Europea (e dalla Svizzera tramite AELS). Quando una merce ha "origine preferenziale" — cioè è stata interamente ottenuta o sufficientemente lavorata in un paese partner secondo le regole d'origine dell'accordo — può essere importata nel paese di destinazione con dazi ridotti o azzerati.

Per l'asse Svizzera–UE l'EUR.1 non serve per la maggior parte delle merci industriali (l'accordo CH–UE del 1972 le esenta direttamente con dichiarazione di origine in fattura sotto i 6 000 €), ma resta importante per spedizioni di valore superiore, per prodotti agricoli trasformati e per scambi triangolari (es. merce di origine UE rivenduta dalla Svizzera verso un terzo paese in accordo con l'AELS).

L'EUR.1 va richiesto in dogana di esportazione (in Svizzera tramite il sistema e-dec) e va consegnato all'importatore entro 4 mesi dall'emissione. Senza EUR.1 valido — o con dichiarazione di origine errata — il beneficio preferenziale viene revocato a posteriori e i dazi recuperati.

Lo status di esportatore autorizzato è un'opzione strategica per chi esporta regolarmente: rilasciato dall'autorità doganale (UDSC in CH, dogane nazionali in UE) dopo verifica della capacità di documentare l'origine dei propri prodotti, consente di rilasciare la dichiarazione di origine in fattura senza limite di importo, sostituendo l'EUR.1 nella maggior parte degli accordi UE. Per ottenerlo serve un'organizzazione interna in grado di dimostrare l'origine (calcoli, contabilità separata, dichiarazioni dei fornitori) e accettare audit periodici dell'autorità doganale. Per molti produttori industriali e PMI manifatturiere CH lo status di esportatore autorizzato è il passaggio naturale dopo un primo periodo di EUR.1 caso per caso, e abbatte drasticamente i tempi di preparazione documentale per ogni spedizione.

Domande frequenti

Quando l'EUR.1 non serve e basta la dichiarazione di origine in fattura?

Per spedizioni di valore fino a 6.000 EUR è sufficiente la dichiarazione di origine in fattura firmata dall'esportatore (testo standard previsto dagli accordi). Sopra i 6.000 EUR serve l'EUR.1 vidimato dalla dogana, oppure lo status di esportatore autorizzato che consente di rilasciare la dichiarazione in fattura senza limite di importo.

Posso emettere l'EUR.1 a posteriori, dopo che la merce è già partita?

Sì, è possibile la richiesta di EUR.1 a posteriori entro 2 anni dall'esportazione, indicando le ragioni del mancato rilascio iniziale e fornendo la documentazione di accompagnamento della spedizione originale. La dogana emette il certificato con apposita dicitura 'ISSUED RETROSPECTIVELY'. Per i casi ricorrenti conviene però strutturare il flusso correttamente fin dall'origine.