HS Code — Voce tariffaria armonizzata

Il Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci (HS — Harmonized System) è la nomenclatura standardizzata gestita dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD). I primi 6 caratteri sono identici in oltre 200 paesi; le cifre successive variano: 8 nella nomenclatura combinata UE, 8 in Svizzera (Tares), 10 nel TARIC UE per le misure tariffarie specifiche.

La voce tariffaria determina: l'aliquota di dazio applicabile, le misure di politica commerciale (antidumping, contingenti, divieti), gli adempimenti non doganali (sanitario, fitosanitario, dual use), la statistica del commercio estero. Una classificazione errata può comportare dazi pagati in più o in meno, sanzioni e perdita di benefici preferenziali.

Per le merci complesse o nuove la classificazione richiede analisi tecnica: composizione, funzione, stato di lavorazione, destinazione d'uso. In caso di dubbio si può chiedere alle autorità doganali un'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV in CH, BTI in UE) valida 3 anni. COGES verifica la classificazione su tutti i flussi ripetitivi e gestisce le richieste di ITV per i clienti.

Il codice HS (Harmonized System) è gestito dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) e armonizzato a 6 cifre per oltre 200 paesi: le prime due cifre indicano il capitolo (es. 84 = macchine), le successive due la voce, le ultime due la sottovoce. Ogni paese aggiunge poi cifre nazionali: 8 cifre in UE (codice CN per esportazioni, TARIC a 10 cifre per importazioni con misure di politica commerciale), 8 cifre in CH (tariffa generale TARES). Per i prodotti complessi (apparecchi multifunzione, prodotti assemblati, kit) si applicano le Regole Generali Interpretative (GRI) della WCO. In caso di dubbio è possibile chiedere un'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) alle autorità UE o un equivalente alle dogane svizzere, valida tipicamente 3 anni e opponibile in caso di accertamento.

Domande frequenti

Chi è responsabile della corretta classificazione tariffaria?

Giuridicamente la responsabilità è del dichiarante in dogana, cioè l'importatore/esportatore o il suo rappresentante doganale. Lo spedizioniere applica la classificazione fornita dal cliente o, su mandato, ne propone una propria sulla base della documentazione tecnica del prodotto. In caso di accertamento, le sanzioni si applicano al dichiarante.