Cabotaggio
Il cabotaggio stradale è il trasporto interno effettuato in un paese diverso da quello di stabilimento del vettore. In UE le regole del "Pacchetto Mobilità" (Reg. 1072/2009 modificato dal Reg. 2020/1055) limitano il cabotaggio a 3 operazioni in 7 giorni dopo un trasporto internazionale in entrata, seguite da un periodo di "cooling-off" di 4 giorni durante il quale il vettore non può effettuare nuovo cabotaggio nello stesso stato membro.
Per la Svizzera, il cabotaggio è in generale vietato ai vettori esteri: un mezzo immatricolato in UE può effettuare consegne import o ritirare merce per l'export, ma non può prendere a bordo merce in Svizzera per trasportarla in un altro punto della Svizzera. Vale lo stesso per i vettori svizzeri all'estero, salvo accordi bilaterali specifici.
Per il cliente significa che la pianificazione dei flussi tra paesi va costruita con vettori abilitati per ciascun tratto interno. COGES coordina la combinazione di trazione internazionale + distribuzione finale con vettori locali correttamente abilitati nei singoli paesi di destinazione.
Il cabotaggio stradale in UE è disciplinato dal Pacchetto Mobilità (Regolamento UE 2020/1054 e 2020/1055): un vettore non residente che ha effettuato un trasporto internazionale verso un altro stato membro può effettuare al massimo 3 operazioni di cabotaggio nei 7 giorni successivi, dopodiché il veicolo deve lasciare il paese per almeno 4 giorni (cooling-off period) prima di poter rientrare. La Svizzera, come paese non UE, ha un regime ancora più restrittivo: il cabotaggio è di norma vietato per i vettori esteri, salvo specifiche autorizzazioni. La sanzione per cabotaggio irregolare è il fermo del veicolo e multa per vettore e committente. Per i clienti con flussi interni svizzeri o intra-UE, COGES coordina vettori autorizzati specifici per ogni gamba.
Domande frequenti
Cosa rischio se un mio fornitore di trasporto fa cabotaggio irregolare?
Il vettore rischia multe pesanti e fermo amministrativo del mezzo nei paesi di accertamento. Il committente del trasporto (mittente o destinatario) può essere chiamato in causa per la sua quota di responsabilità, soprattutto se ha richiesto consapevolmente la prestazione. Per evitare rischi è essenziale lavorare con vettori abilitati per ciascuna tratta o con uno spedizioniere che subappalti correttamente.